P.A. – chiarimenti interpretativi su istituzione del “Polo unico per le visite fiscali” ex art. 18 d.lgs. 75/2017

Condividi :)

Dal 1° settembre le visite fiscali in caso di assenza per malattia saranno gestite esclusivamente dall’Inps, d’ufficio o su richiesta delle amministrazioni.
Le principali novità riguardano gli adempimenti procedurali che spettano alle amministrazioni in qualità di datore di lavoro e il nuovo ruolo dell’Inps che potrà disporre d’ufficio visite mediche di controllo tranne che nel caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale. Tuttavia, resta di esclusiva competenza di ogni Ente/Azienda/Amministrazione valutare la giustificabilità dei casi di assenza dal domicilio comunicato o di mancata presentazione a visita ambulatoriale.
In attesa di un decreto che dovrebbe uniformare le fasce di reperibilità previste per i lavoratori pubblici e privati restano valide le fasce fino ad ora vigenti (9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00).
Si ricorda un importante adempimento già previsto per dalla normativa vigente e ribadito dal decreto che ha istituito il Polo Unico delle visite fiscali: se durante i giorni di assenza dal lavoro per malattia ci si deve allontanare dal domicilio comunicato per effettuare visite mediche, accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (che devono essere documentati), si è obbligati a comunicare preventivamente all’Ufficio del personale la propria assenza.

Lascia il primo commento

Lascia un commento