VIA LIBERA AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE

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La Sezione Delle Autonomie della Corte Dei Conti, Con Deliberazione N.6/2018, ha stabilito che “gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art.1 comma 526, della legge n.205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art.23, comma 2, del d.lgs n.75 del 2017”.

E’ evidente che questo pone fine al dibattito sulla natura giuridica degli INCENTIVI per funzioni tecniche, giungendo alla conclusione che, come CISL FUNZIONE PUBBLICA, abbiamo sempre sostenuto anche in fase di rinnovo dei contratti collettivi nazionali: tali incentivi, poiché rientrano nel costo complessivo dell’opera (o servizio/fornitura), non potendo essere considerati spesa di personale non sono assoggettabili al limite per il trattamento accessorio.

E’ per questo invitiamo le Amministrazioni di TUTTI GLI ENTI PUBBLICI DELLA PUGLIA  in delegazione trattante, al fine di ripristinare il diritto di tutti quei dipendenti che rientrano nella tipologia e operatività delle funzioni tecniche alla corresponsione delle somme previste dalla norma citata.

Tanto riveste carattere d’urgenza considerato che i dubbi interpretativi sono stati definitivamente chiariti dalla sede giurisdizionale competente.

(Clicca qui per prendere visione della Sentenza n.6/2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti)

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