In merito alle procedure di stabilizzazione del personale precario disposte dall’art. 20 del d.lgs. 75/2017, per quanto riguarda il trattamento accessorio del personale, la circolare n. 1 del 2018 aveva operato una inversione interpretativa rispetto al precedente orientamento, disponendo che le risorse destinate all’erogazione del salario accessorio dei dipendenti stabilizzati gravassero sul fondo costituito secondo le disposizioni vigenti e, dunque, assoggettando tali risorse al tetto del 2016 (ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017).
A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute dalle amministrazioni, il Ministero della Pubblica Amministrazione è tornato sul tema con circolare n. 2/2018 (clicca qui per prenderne visione) precisando che nel caso in cui specifiche norme consentano l’assunzione di nuovo personale e prevedano contestualmente lo stanziamento di risorse per la relativa copertura finanziaria, comprensiva anche degli oneri per il trattamento accessorio, è consentito un incremento, del Fondo oltre il limite previsto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 in misura pari al valore medio pro-capite del Fondo medesimo (desumibile dalla rilevazione del Conto Annuale) calcolato con riferimento alla specifica area di inquadramento. Tra queste disposizioni può essere annoverato anche l’articolo 20, comma 3, del d.lgs. n. 75 del 2017, che consente alle amministrazioni di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, utilizzando a tale fine le risorse per il lavoro flessibile, nel limite di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.
In particolare, con riferimento alle procedure di stabilizzazione ex art. 20 d.lgs. 75/2017, la nuova circolare stabilisce che qualora il trattamento accessorio del personale con contratto a tempo determinato sia stato posto a carico del bilancio dell’ente, è consentito l’incremento del Fondo oltre il tetto del 2016 in misura pari al trattamento accessorio già percepito purchè non superiore a quello medio procapite del Fondo calcolato secondo le regole sopra esposte e in ragione dell’effettiva data di assunzione in servizio (pro-quota).
Viene operato, quindi, un parziale cambio di rotta, valido solo per l’ipotesi sopra menzionata, rispetto a quanto affermato in quella precedente (n. 1/2018) che lasciava invariata la consistenza complessiva dei Fondi accessori, pur in presenza di un incremento della platea dei destinatari a seguito delle operazioni di stabilizzazione, implicando una corrispondente riduzione del trattamento economico individuale e il paradosso di un disincentivo alla stabilizzazione del personale precario.
Le indicazioni operative espresse dalla nuova circolare in riferimento alle procedure di stabilizzazione possono ritenersi applicabili a fronte di disposizioni di legge che autorizzano nuove assunzioni in deroga al regime ordinario, purché corredate di risorse a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio.
La circolare in oggetto affronta anche il tema del principio di non discriminazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato sancito dall’art. 25 d.lgs. 81/2015 e declinato nelle disposizioni relative al trattamento economico-normativo dei lavoratori con contratto a termine contenute nei ccnl di tutti i comparti (art. 51, ipotesi CCNL Funzioni locali 2016 – 2018; art. 58 ipotesi CCNL Sanità 2016 – 2018, art. 55 ccnl Funzioni centrali 2016 – 2018). La circolare specifica che le ferie non godute nonché le ore di permesso, maturate e non fruite in costanza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, possono essere conservate solo in caso di assunzione a tempo indeterminato senza soluzione di continuità, nell’ambito delle procedure di stabilizzazione ex art. 20.
Infine si coglie l’occasione per chiarire che, nonostante tale ipotesi non venga specificata nella circolare in oggetto, in caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo ente (azienda o amministrazione) concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali. Si tratta di un aspetto rilevante considerando che in tutti i nuovi ccnl per la prima volta vengono estese importante tutele ai dipendenti a tempo determinato con anzianità superiore ai sei mesi continuativi di servizio.
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