Due provvedimenti recentemente approvati, la legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) e il c.d. Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162), entrambi in vigore dal 1° gennaio 2020, recano alcune importanti misure di interesse trasversale a tutti i comparti relativamente alle graduatorie concorsuali e alle procedure straordinarie di stabilizzazione dei precari ex legge 75/2017.
Ecco le novità introdotte.
L’art. 1 comma 147 della legge 160/2019 interviene sui termini di validità delle graduatorie fissati nella precedente Legge di Bilancio. In base alla nuova disciplina:
– per le graduatorie approvate nel 2011 il termine di validità è spostato al 30 marzo 2020 ferma restando la frequenza obbligatoria da parte degli idonei di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione e previo superamento di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità;
– si unifica al 30 settembre 2020 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017; rispetto alla norma finora vigente, la variazione del termine riguarda esclusivamente le graduatorie approvate nel 2017, con una riduzione del periodo di validità rispetto al termine del 31 marzo 2021;
– per le graduatorie approvate nel 2018 e nel 2019, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione;
– per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, la scadenza viene ridotta da tre a due anni.
A seguire, il comma 148 abroga le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019 che impedivano l’utilizzo delle graduatorie per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso (commi da 361 a 362-ter e comma 365, art. 1, L. 145/2018). Di conseguenza, vengono reintrodotte le ordinarie possibilità di scorrimento delle graduatorie entro i limiti di vigenza delle stesse.
Infine, il comma 149, a partire dal 1° gennaio 2020 riduce da tre a due anni dalla data di approvazione la durata di tutte le graduatorie.
In merito alla stabilizzazione dei precari l’art. 1, comma 1 della D.L Milleproroghe, fermi restando i requisiti richiesti dall’art. 20, comma 1 e 2 del d.l. 75/2017, sposta di un anno, al 31 dicembre 2021, la scadenza temporale entro la quale avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione del personale in possesso dei suddetti requisiti, in luogo della scadenza al 31.12.2020 indicata originariamente dall’art. 20.
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